1. Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento
di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma oper
percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non
può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre.